E’ stato recentemente presentato alla commissione tributaria di Enna da una cittadina di Agira M.G un ricorso contro il comune di Agira nella persona del legale rappresentante di una cartella di pagamento relativa alla TIA del Comune di Agira per l’anno 2011 per un importo di 230,00 Euro.
Tra le motivazioni addotte nel ricorso, che potrebbe innescare un effetto a catena sugli anni successivi, la disapplicazione della delibera del Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2010 con la quale si è approvato il costo del servizio per l’anno 2010 e della determina n. 11880 del 07/07/2010 con la quale il Sindaco del Comune di Agira, nel rideterminare le tariffe della TIA per l’anno 2010, dispone un aumento delle medesime del 25% rispetto a quelle applicata nell’anno 2005. Nel ricorso viene citato anche un difetto di competenza dell’ articolazione tariffaria della TIA a cura del Sindaco, evidenziando la competenza del consiglio comunale sulla materia.
Il fondamento legislativo della potestà impositiva deriva secondo parte della giurisprudenza “dalla necessità di fare in modo che la prestazione tributaria imposta ai membri della collettività sia frutto di quella dialettica democratica proprie del dibattito consiliare al fine di permettere ai rappresentanti del corpo elettorale locale di valutare appieno le conseguenze che un prelievo fiscale così concepito può provocare sulla comunità di riferimento e, più in specie, sugli utenti del servizio”
Nel ricorso vengono citate anche le sentenze della commissione tributaria e della giurisprudenza Sulla materia relativa alla competenza viene riportato quanto previsto dalla Sezione 1° della Commissione Tributaria di Enna che con sentenza n. 425 del 29/11/2013 ha affermato, per l’ennesima volta, che nell’ordinamento siciliano la competenza per la determinazione dell’articolazione tariffaria in materia di TARSU/TIA appartiene all’organo consiliare.
Nel ricorso vengono inoltre citate altre motivazioni tra le quali lo spropositato aumento delle tariffe e la irretroattività delle stesse.
In caso di esito positivo del ricorso nel quale testualmente si chiede l’ “annullamento della cartella di pagamento con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”, le stesso motivazioni potrebbero essere addotte per gli anni successivi, tenuto conto che il sindaco non ha revocato gli atti successivi.
Sulla vicenda relativa alla illegittimità delle tariffe determinate dal sindaco recentemente si è espressa anche la segreteria del circolo del PD criticando la scelta operata da parte dell’ amministrazione.
Consolidata la giurisprudenza sulla materia, al fine di tutelare le prerogative del consiglio comunale ed eventuali responsabilità di natura erariale alcuni mesi fa anche il presidente del consiglio comunale Luigi Manno ha chiesto al sindaco la revoca degli atti a tutt’ oggi però ancora in vigore.