La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, accogliendo il ricorso dell’avvocato Salvatore Timpanaro, difensore di Antonino Riolo, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che il 26 novembre dello scorso anno aveva, confermando la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Nicosia, condannando lo stesso alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per il delitto di coltivazione di sostanza stupefacente.
Antonino Riolo era stato tratto in arresto il 9 settembre del 2012 perché colto in flagranza del reato di coltivazione di cannabis indica presso la sua masseria in C.da Santa Margherita/Rocca Canne dell’agro di Gagliano Castelferrato.
In primo grado l’imputato era stato ritenuto colpevole e condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione in sede di giudizio abbreviato.
Recentemente in accoglimento dell’istanza proposta dal suo difensore, avvocato Salvatore Timpanaro, la Corte di Appello aveva scarcerato il Riolo concedendo allo stesso gli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro esterno.
L'avv. Salvatore Timpanaro contro la sentenza della Corte di Appello nissena aveva presentato ricorso per Cassazione ed ha ottenuto, ora, dalla Suprema Corte l'annullamento della sentenza di condanna, facendo valere la recente decisione della Corte Costituzionale del Febbraio 2014 che, come è noto, ha dichiarato l’incostituzionalità della legge cosiddetta Fini-Giovanardi che aveva equiparato le droghe leggere a quelle pesanti e ripristinato il regime anteriore. La pena per il delitto contestato, previsto e punito dall’art. 73 comma 1 DPR n. 309/1990, previgente all’epoca della sentenza di primo grado, andava dal minimo di anni sei di reclusione al massimo di anni venti ed, analogamente, dal minimo di € 26.000,00 di multa al massimo di € 260.000,00
Ne consegue che la norma più favorevole, astrattamente applicabile alla fattispecie ex art. 2 comma IV° del codice penale in caso di ritenuta responsabilità del prevenuto, è l’art. 73 comma IV° (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (legge Fini-Giovanardi). Essendo la cannabis indica inclusa nella Tabella II di cui all’art. 14 della legge, la pena applicabile al Riolo va da due a sei anni e da € 5.164,00 ad € 77.468,00.
Gli ermellini di Piazza Cavour hanno accolto il motivo di ricorso dell’avvocato Salvatore Timpanaro e cassato la sentenza di appello, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena. Il difensore spera nell’immediata rimessione in libertà ove si continui ad applicare il minimo previsto dai succitati articoli.