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Elezioni regionali siciliane, legge elettorale e come si vota

04/11/2017 - Elezioni regionali siciliane, legge elettorale e come si vota

Il quadro normativo di riferimento è dato dalla Legge regionale 29 del 1951, così come modificata dalla Legge regionale 7 del 03-06-2005, e dallo Statuto Regionale.
Ma in questa tornata c’è una novità di non poco conto.

La Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 ha modificato l’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs.15 maggio 1946, n. 455, riducendo i deputati dell’Assemblea regionale siciliana da novanta a settanta.

Conseguentemente, si è dovuto procedere ad una nuova ripartizione dei seggi nell’ambito dei collegi elettorali, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 alla luce delle modifiche introdotte dalla richiamata legge costituzionale di modifica dello Statuto, tenuto conto dei dati dell’ultimo censimento ufficiale con il quale è stata determinata la popolazione legale dei comuni della Repubblica sulla base dei risultati del 15° censimento generale del 9 ottobre 2011.

La provincia con il maggior numero di deputati da eleggere sarà  Palermo con 16 seggi (prima erano 20), a Catania ne spettano 13 (erano 17), a Messina 8 (erano 11), ad Agrigento 6 ( prima erano 7), a Siracusa e a Trapani 5 (Trapani ne aveva 7 mentre Siracusa ne aveva 6), a Ragusa spettano 4 seggi (ne aveva 5), a Caltanissetta 3 seggi (ne aveva 4) e a Enna 2 seggi (ne aveva 3).

Saranno dunque 62 (e non 80 com’era prima della riforma) i deputati eletti con il sistema proporzionale mentre nel cosiddetto listino (la lista regionale del candidato presidente) i nomi in lista passano da 9 a 7 e in caso di vittoria saranno tutti eletti. Un ultimo seggio va poi di diritto al candidato presidente secondo classificato.

Fondamentale risulta dunque ottenere 42 seggi, e cioè il numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza (prima era 54).

Siamo di fronte dunque ad un sistema elettorale composto da una serie di liste provinciali collegate ad un’unica lista regionale, che si caratterizza per essere sostanzialmente di tipo proporzionale, anche se viene inserita una clausola di sbarramento (non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell’intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale regionale dei voti validi espressi) ed un premio di maggioranza (il Listino del Presidente).

Per quanto concerne invece la lista regionale, come già detto deve comprendere un numero di candidati, che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, pari a sette incluso il capolista. E’ previsto che siano candidati alla carica di Presidente della Regione tutti i capilista delle liste regionali.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 9, L.r. 29/1951, i candidati alla carica di deputato inseriti nella lista regionale devono essere candidati, contestualmente, in una delle liste provinciali collegate.

Come si vota ?

Ci sarà un’unica scheda, di colore giallo, che conterrà, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista che concorre nell’ambito provinciale, affiancato sulla medesima linea da una riga riservata all’eventuale indicazione della preferenza per un candidato alla carica di Deputato regionale appartenente alla lista.

Alla destra di tale rettangolo è riportato il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata, candidato alla carica di Presidente della Regione, affiancato dal relativo contrassegno.

L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel relativo rettangolo e può esprimere una sola preferenza scrivendo il nominativo di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

L’elettore esprime poi il suo voto per una delle liste regionali tracciando un segno sul nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione o tracciando un segno sul simbolo della lista, ovvero su entrambi.

L’elettore può validamente votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro (il voto disgiunto).

Se l’elettore omette di votare per una lista regionale ed esprime validamente il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende espresso anche a favore della lista regionale collegata (effetto trascinamento).

Con la circolare n. 19 del 2012 è stato ribadito l’importante principio di salvaguardia della validità del voto, secondo il quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo i casi di schede non conformi alla legge, o che non portino la firma o il bollo dell’ufficio di sezione o infine i casi di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base a tale principio, confermato dalla giurisprudenza, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato risulti manifesta la volontà dell’elettore, e, dall’altro, per le modalità di espressione, lo stesso non sia riconoscibile.

 

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