Dal canto nostro nel difendere i buoni diritti dei cittadini, affermiamo quanto segue sulla vicenda delle Partite Pregresse.
Il 28 febbraio 2017 i sindaci dell’Ati hanno ritenuto opportuno deliberare la sospensione della fatturazione delle “Partite Pregresse” che Acquaenna inserisce in bolletta, visti i molti pronunciamenti dei giudici di pace che hanno dato e danno ragione ai cittadini che hanno fatto causa ad Acquaenna sull’illegittimità di questo balzello inserito per ripianare i loro mancati guadagni, sotto la voce conguagli 2005/2010. Nelle bollette di maggio, infatti, queste partite pregresse non furono inserite. Acquaenna ritenne opportuno, dal canto suo, sono in ballo 22 milioni, inoltrare ricorso al Tar che sospese la delibera dell’Ati ritenendo l’Ati incompetente a decidere detta sospensione.
I sindaci, per coerenza con quanto avevano deliberato, hanno proposto appello al CGA che ritenendo decorso il periodo di sospensione non hanno deciso sul merito. Ciò significa: le partite pregresse sono e continuano ad essere illegittime; il provvedimento di sospensione della fatturazione delle partite pregresse per sei mesi avrebbe cessato i suoi effetti. In questa situazione di mero formalismo una cosa rimane certa che le “Partite Pregresse” sono illegittime ed a dichiaralo non è la nostra associazione o qualche sprovveduto che dovrebbe prima imparare l’italiano, ma i Giudici che con le dovute sentenze dichiarano la loro illegittimità.
Per opportuna puntualizzazione smentendo coloro che affermano, ignorantemente o scientemente, non c’è dato sapere, che le partite pregresse sono legittime bisogna andare a leggere le sentenze nn. 131 e 132 (cliccare per leggere) del 25 agosto 2017 con le quali 5 condomini l’una e 22 utenti l’altra, tutti di Calascibetta hanno ottenuto l’obbligo di restituzione delle somme illegittimamente pretese da Acquaenna e la stessa dovrà, come affermato nel dispositivo di sentenza pagare le spese legali.
Noi associazione vogliamo sottolineare che una stessa vicenda si è consumata in Campania dove su ricorso di associazioni di consumatori il TAR Campania ha dichiarato, con ben 4 distinte sentenze (4646,4648, 4649, 4650/2015) nulli gli atti che hanno portato la società che gestisce il servizio idrico a imputare il pagamento delle “Partite Pregresse” ai cittadini, come confermato dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 2017 rimandando ai sindaci le ulteriori determinazioni.
Viene da chiedersi: la legge non è uguale per tutti o come al solito Enna fa libera repubblica?
Pippo Bruno |