Il mercato degli acquisti on line su internet negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento, sono cresciuti però anche i casi di truffe per oggetti non conformi alle descrizioni oppure mai inviati, nonostante i pagamenti siano stati regolarmente effettuati.
Il 20 aprile 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, Luisa Maria Bruno, ha archiviato il caso di un venditore querelato da un cliente veneto. I fatti risalgono all’agosto 2014, l’acquirente veneto conosce il venditore sul social network facebook ed osserva alcuni oggetti, nello specifico telefoni smartphone ed abbigliamento a prezzi particolarmente vantaggiosi. Decide quindi di effettuare alcuni acquisti per un prezzo complessivo di 780 euro, ricaricando la postpay del venditore. La merce però non veniva spedita e l’acquirente nel mese di novembre dello stesso anno sporgeva una querela per truffa nei confronti del commerciante.
Il venditore, difeso dall’avvocato Filippo Giacobbe, in realtà non potendo più consegnare la merce, aveva cominciato a restituire attraverso dei bonifici l’importo che gli era stato accreditato. In fase istruttoria il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione del caso, applicando l’articolo 131/bis del codice di procedura penale, di recente introdotto con il decreto legislativo 28 del 16 marzo 2015, che integra una causa di non punibilità e di conseguenza non costituisce una causa di procedibilità. Questo articolo si applica, salvo esplicite esclusioni, per i soli reati puniti con la pena pecuniaria sola o congiunta con pena detentiva o con la sola pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quindi in casi di pene esigue o danni particolarmente tenui, in base alla discrezionalità del giudice
Il difensore del venditore querelato, l’avvocato Filippo Giacobbe, si era opposto a questa nuova norma, ritenendo in ogni caso il suo cliente innocente per il reato di truffa, in quanto in buona fede il venditore si era trovato in difficoltà nel reperire la merce ed aveva in ogni caso cominciato a restituire le somme percepite. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto queste richieste ed ha archiviato il caso.
Occorre stare durante gli acquisti on line, occorre valutare bene le aziende in base alla loro serietà e alla loro attività pluriennale. La punibilità infatti da quanto si evince dall’articolo introdotto nel codice di procedura penale, rischia di annullarsi nel caso in cui il danno sia ritenuto dal giudice tenue e le cifre pagate siano molto basse. Si rischia quindi oltre il danno la beffa, la probabilità di non ricevere giustizia in tribunale è molto alta ed il presunto truffatore può facilmente farla franca.
Sergio Leonardi |