Evidenziato che il gestore del servizio idrico ha la convinzione di operare nella libera repubblica di ENNA.
Constatato che la ex-provincia di Enna, lungi dall’essere una libera repubblica, fa parete dello Stato italiano e , quindi, assoggettato al relativo ordinamento giuridico;
Al fine di fornire un umile supporto a chi è preposto alla vigilanza e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato (art. 20 c.1 ) della convenzione di gestione;
si trasmette
per l’opportuna conoscenza copia del D.P.C.M. del 29 agosto 2016 recanti norme sulle “Utenze morose non disalimentabili (art. 3)”
Utenze morose non disalimentabili
1. In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a:
a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale,
come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito
l’accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata. Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione
all’utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fi ne di garantire l’accesso al quantitativo minino vitale e
di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento e dei costi ambientali e della risorsa.
e “ Morosità e fornitura del servizio (art. 4)”
Morosità e fornitura del servizio
1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della
morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia
applicata:
a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all’art. 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI;
b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore
e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura
integrale del debito.
2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fi ne di attuare quanto previsto al comma 1,
stabilisce:
a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale:
b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
c) gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
d) le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;
e) le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;
f) le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.
Auspicando che anche nella libera repubblica di Enna le norme dello Stato italiano siano rispettate.
Pippo Bruno |