Nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Nicosia ha condannato un soggetto al risarcimento danni da ingiuria via sms. E' la prima pronuncia in tal senso da quando il reato, dal febbraio 2016 è stato depenalizzato ed è diventato illecito civile.
Un professionista, difeso dallo studio dell’avvocato Francesco Palazzo, ha ricevuto un sms con la frase offensiva “sei un truffatore”, il messaggio era stato dato come risposta alla richiesta di pagamento di prestazioni professionali. Il professionista sentitosi offeso aziona una causa civile davanti al Giudice di Pace di Nicosia, che condanna il soggetto a 1000 euro di risarcimento e 200 euro da versarsi nella cassa delle ammende.
Dal 6 febbraio 2016, con l’entrata in vigore del D.Lgs.n.7/16, alcuni reati contemplati dal codice penale sono stati derubricati in illecito civile.
Lo scopo del decreto legislativo in questione, assieme al D.Lgs.n.8/16 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno e che prevede invece la derubricazione di altre tipologie di reato in illeciti amministrativi, è quella di applicare le norme penali solo in extrema ratio, perseguendo pertanto quella finalità deflattiva in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà propri della sanzione penale. Tra le diverse fattispecie giuridiche penali trasformate in illecito civile, particolare attenzione va posta certamente all’ex reato di ingiuria, sia per la sua frequente commissione sia per l’indiscutibile attualità che ne consegue.
L’ingiuria, stando alla definizione dell’abrogato art. 594 del codice penale, viene commessa ogni volta in cui un soggetto offende l’onore o il decoro di una persona presente. La fattispecie si ritiene sussistente anche quando l’ingiuria viene commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Con il D.Lgs.n.7/16, l’ingiuria è sanzionata con un risarcimento del danno alla vittima e anche con una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende e cioè allo Stato, quest’ultima ipotesi sanzionatoria rappresenta una vera novità nella norma.
Sotto la normativa precedente la vittima di un reato di ingiuria doveva sporgere querela all’autorità competente (polizia/carabinieri o Procura) entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto-reato; oggi invece è necessario instaurare un procedimento civile.
Mentre con l’abrogato art. 594 c.p. il Giudice penale, in caso di accertamento del fatto, puniva l’ingiuria con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad 516 euro e, laddove veniva attribuito un fatto determinato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad 1.032 euro, attualmente il Giudice civile, sempre accertata la sussistenza dei fatti, condannerà l’autore dell’ingiuria ad una sanzione principale e ad una accessoria; nello specifico al risarcimento del danno, in favore della persona offesa, con una somma di denaro che può andare dai 100 agli 8.000 euro e, in caso di attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone, dai 200 ai 12.000 euro (sanzione principale).
Sergio Leonardi |