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Il Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali invita il sindaco di Nicosia a revocare la determina di assunzione dei due assistenti sociali

04/07/2016 - Il Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali invita il sindaco di Nicosia a revocare la determina di assunzione dei due assistenti sociali

Con una nota inviata al Sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, al presidente del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, al presidente dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali  Regione Siciliana, al Presidente ANCI Sicilia e agli organi di stampa, il segretario generale del SUNAS, Salvatore Poidomani e il segretario regionale Luca Giurdanella, criticano aspramente la decisione del primo cittadino di assumere a titolo gratuito per 10 mesi, con possibilità di rinnovo, due assistenti sociali per il Comune di Nicosia.

Nel mese di maggio, attraverso una determina sindacale, il sindaco aveva compiuto questo atto, contestato dall’ordine regionale e nazionale degli assistenti sociali. La discussione era approdata in consiglio comunale il 27 giugno, ospite il presidente regionale dell’ordine degli assistenti sociali Giuseppe Graceffa, ma le parti non si sono mai riavvicinate ed il provvedimento non è mai stato ritirato dal sindaco di Nicosia.  

Questa è la nota fatta pervenire al sindaco:

Egregio signor Sindaco,

dopo la precedente nota del 29.04.2016 – che evidentemente è stata del tutto ignorata – la Segreteria Nazionale del SUNAS si vede costretta ad intervenire nuovamente per stigmatizzare e contestare il comportamento suo e dell’Amministrazione che rappresenta, per avere voluto perseverare nel comportamento che noi riteniamo del tutto illegittimo, con l’adozione della Determinazione sindacale n. 13/2016 del 16 maggio 2016.

Detta Determinazione è inammissibile e censurabile sotto molti profili, né si possono ritenere valide le motivazioni addotte per giustificarla e già utilizzate in precedenza come presupposti della Deliberazione n. 12 del 26.04.2016. Per cui riteniamo opportuno evidenziare quanto segue:

- il riconoscimento che il Servizio Sociale comunale è sprovvisto della figura professionale dell'assistente sociale non può essere una scusante per l’Amministrazione: un Comune con oltre 14.000 abitanti deve avere nel suo organico almeno un assistente sociale, vedi L.R. 22/86, considerato, tra l’altro, che esiste un Assessorato alle Politiche sociali e un Ufficio Servizi Sociali senza il necessario personale dedicato e qualificato;

- appare incomprensibile che il Sindaco abbia avvertito solo nei mesi scorsi la necessità di dare  riscontro alle diverse richieste pervenute dal Tribunale dei Minorenni per le quali si richiede la suddetta professionalità e che ciò comporti l'assolvimento di altri adempimenti obbligatori ed urgenti a carico dell'Ente per il funzionamento dei servizi da erogare nelle diverse aree di intervento in cui i Servizi Sociali normalmente operano (famiglia, infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili);

- l’affermazione secondo cui al momento nel bilancio comunale non vi è la necessaria disponibilità finanziaria per il conferimento di un incarico a titolo oneroso lascia veramente interdetti. Ci si chiede come abbia fatto finora il Comune ad assolvere – posto che lo abbia fatto – tutti quegli adempimenti che la legge gli affida per l’assistenza e la tutela dei soggetti più fragili e che qualifica come Livelli Essenziali di Assistenza;

- il ricorso al giudizio di eccezionalità e urgenza è del tutto ingiustificato perché la situazione descritta – come confermato sia dalle parole del sindaco sia dall’elenco dei servizi sociali riportati nell’apposita Bacheca – è stabile e duratura.

Ciò detto, il ricorso al giudizio di eccezionalità, di imprevedibilità e urgenza appare privo di ogni giustificazione per cui viene meno il potere del Sindaco di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione perché non vi sono i presupposti di legittimità previsti dalla legge: le prestazioni da eseguire non hanno natura temporanea né carattere di urgenza o imprevedibilità e non sono dovuti a motivi eccezionali e straordinari, perché riguardano attività ordinarie.

La legge richiede la preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e non è ammesso il rinnovo, salvo che per completare il progetto: qui non vi è un progetto da completare ma precisi servizi da erogare ai cittadini o nel rapporto con  il Tribunale, mentre il Sindaco non solo conferisce un duplice incarico per ben dieci mesi e si riserva pure la possibilità di rinnovarlo alla scadenza ma stabilisce che esso venga svolto a titolo gratuito. Senza dimenticare che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie è previsto dalla legge come causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre, per la suddetta collaborazione a titolo gratuito non è stato nemmeno previsto – anzi è stato escluso – il rimborso delle spese effettivamente sostenute, rispetto all’obbligo che anche i professionisti  assistenti sociali sono tenuti a sottoscrivere (a loro spese) una polizza assicurativa – come prescrive il DPR n. 137/2012, art. 5 e come si desume dall’art. 2236 cc – per i possibili danni derivanti ai cittadini/clienti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui violazione costituisce per loro illecito disciplinare.

Esiste, poi, il rischio di accertamento fiscale per mancata fatturazione, in quanto un professionista, secondo il fisco, può fornire servizi gratuiti solo a familiari, amici e clienti mentre il rapporto di collaborazione con un ente pubblico non può far ritenere verosimile la gratuità delle prestazioni dei professionisti, che si presumono a carattere oneroso.

Infine riteniamo doveroso richiamare l’art. 36 della Costituzione, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Così come art. 2233 Codice Civile, libro V, titolo II, capo I che recita ….. “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione….”.

In conclusione, tenuto conto che la Determinazione in oggetto si pone in aperto contrasto  con  l’art. 36 della Costituzione e che le norme del codice civile sulle prestazioni professionali e le norme sulla concorrenza fra professionisti contribuiscono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti e che, infine, sia l'Avviso Pubblico che la Determinazione in oggetto sono sforniti di adeguata motivazione e non indicano una durata certa mentre escludono ogni compenso e rimborso, tutto ciò premesso e verificato si invita Codesta Amministrazione, causa le violazioni di legge sopra menzionate, a disporre l’annullamento e la revoca della Deliberazione in oggetto e ad assumere i due assistenti sociali necessari con apposito avviso pubblico di selezione, secondo le ordinarie procedure di legge.

Il SUNAS si riserva di mettere in atto ulteriori azioni a tutela della categoria professionale.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
( dott. Luca Giurdanella )

Il Segretario Nazionale
( dott. Salvatore Poidomani)


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