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Calcio, per il Città di Nicosia squalifica ridotta solo a Marco Cacciato

07/04/2016 - Calcio, per il Città di Nicosia squalifica ridotta solo a Marco Cacciato

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo ha accolto solo parzialmente il ricorso proposto dal Città di Nicosia avverso alle decisioni del Giudice Sportivo, che dopo l’incontro casalingo contro la Barrese aveva squalificato quattro calciatori biancorossi e comminato una multa di 125 euro alla società.

In primo grado, dopo aver letto il referto dell’arbitro Puglisi di Acireale, il Giudice Sportivo aveva squalificato per sei giornate Daniele Emanuele “per condotta scorretta; nonchè per grave contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione e reiterato a fine gara”. Cinque giornate di squalifica invece erano state inflitte ai calciatori nicosiani Fabio Battaglia e Marco Cacciato entrambi con la medesima motivazione “per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, reiterato a fine gara”. Ai tre calciatori erano stati espulsi durante l’incontro, si aggiunge anche Filippo Rizzo, al difensore nicosiano vennero inflitte quattro giornate di squalifica “per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara”. Per ultimo alla società veniva inflitta una multa di 125 euro per “reiterato contegno offensivo, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro”. 

In appello la corte dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d) del C.G.S. il capo dell’appello relativo alla sanzione dell’ammenda. Sono inammissibili anche i ricorsi relativi alle sanzioni irrogate ai calciatori Fabio Battaglia, Daniele Emanuele e Filippo Rizzo in quanto il ricorso sul punto è risultato assolutamente generico e privo della benché minima motivazione.

La Corte d’Appello Territoriale così si esprime in merito al ricorso presentato da Marco Cacciato “Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva, per quello che qui interessa, che al 14’ del 2° tempo è stato espulso il sig. Marco Cacciato perché applaudiva ironicamente nei confronti del direttore di gara in relazione ad una decisione tecnica e disciplinare appena assunta da quest’ultimo nei suoi riguardi. Alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto calciatore si faceva incontro all’arbitro assumendo nei suoi confronti un comportamento gravemente offensivo e minaccioso. In ragione di quanto sopra, pur non trovando riscontro quanto sostenuto dalla reclamante nel proposto gravame, nondimeno, a parere di questa Corte, il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo, pur dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione, dell’aggravante del ruolo di capitano ricoperto dal sig. Marco Cacciato al momento dell’assunzione del provvedimento disciplinare a suo carico”.

Per queste motivazioni la squalifica è stata ridotta da cinque a quattro giornate.

Si conclude in questo modo una vicenda che di sportivo ha ben poco, purtroppo il referto arbitrale è del tutto inattaccabile, nonostante chi abbia visto la partita dal vivo e conoscendo le persone squalificate, sa bene che i fatti sono andati diversamente da quanto descritto dal sig. Puglisi da Acireale. Ancora oggi c’è solo da capire perché questo arbitro ha calcato la mano in questo modo facendo concludere anzitempo, nel peggior modo possibile il campionato a quattro calciatori nicosiani.

Sergio Leonardi


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