Nel 2014 l'Agenzia delle Entrate di Enna emetteva l'avviso di accertamento a carico di un artigiano nicosiano, basato sugli studi di settore, non ritenendoli congrui con il giro d’affari e con il reddito dichiarato nel 2010 dal contribuente.
L' ufficio accertava, il reddito di impresa in poco più di 40mila euro, a fronte di quello dichiarato di circa 18mila e pertanto si contestavano maggiori imposte oltre alle sanzioni da versare per un totale complessivo che sfioravano i 67mila euro.
L’artigiano ha proposto ricorso contro queste decisioni, facendosi rappresentare e difendere in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna dal tributarista Dott. Michele Vanadia. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate veniva impugnato eccependone tra l’ altro la nullità, fin dall'origine, per violazione dell'art.62 sexies comma 3 della legge 427/93 nonché per vizio assoluto di carenza di motivazione.
Nel corso della pubblica udienza, il difensore tributario del contribuente insisteva nei motivi del ricorso, ribadendo la richiesta di annullamento dell’accertamento e produceva diversi documenti giurisprudenziali sia della Commissione Tributaria Provinciale che della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, inoltre rilevava e provava che il contribuente invitato in sede di contraddittorio, a giustificare lo scostamento del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore, riuscì già in quella sede a dimostrare le ragioni della non congruità; in particolare si evidenziava che l'attività esercitata negli ultimi anni non aveva prodotto i risultati reddituali sperati e pertanto era stata anti-economica. L’artigiano tra l’altro, per continuare la sua attività, lavorativa era stato anche costretto a ricorrere ad un prestito bancario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna composta da: Antonino Maugeri Presidente e Relatore e dai giudici Giuseppe Guzzo e Salvatore Virzì, adeguandosi a quanto stabilito dalla Cassazione Tributaria a sezioni unite, ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate sia nell'atto di accertamento che successivamente in sede di contraddittorio, non è stata in grado di opporre alcun altro dato a quanto affermato dall’artigiano e non è stata nemmeno in grado di produrre alcun elemento idoneo a dimostrare le ragioni del maggior valore della produzione accertato, per questi motivi è stata accolta la tesi difensiva del Dott. Michele Vanadia ed il conseguente annullamento dell’accertamento per vizio assoluto di motivazione. |