Un’azienda agricola di Nissoria da tempo riscontrava dei problemi di natura elettrica all’interno dei suoi locali, anomalie che portavano a guasti di apparecchiature anche costose che comportavano ritardi nella produzione e nella consegna dei prodotti.
Il titolare dell’azienda chiedeva ad Enel Distribuzione di effettuare un sopralluogo per rilevare eventuali anomalie e sbalzi di tensione nella rete elettrica per porre fine a questi problemi.
L’Enel procedeva tramite i suoi operai al sopralluogo richiesto non rilevando alcuna anomalia, anzi riteneva che gli sbalzi di tensione erano da addebitare all’azienda agricola per difetti dell’impianto elettrico.
L’azienda agricola di conseguenza dava incarico ad un tecnico di parte per rilevare se all’interno dei locali sussistessero problemi di natura elettrica addebitabili in qualche modo al cattivo funzionamento dell’impianto elettrico, ma il tecnico non rilevava alcuna anomalia, invece riteneva che il problema fosse alla fonte ovvero al di fuori dell’azienda agricola.
Il titolare dell’azienda agricola informava nuovamente Enel Distribuzione e da un secondo sopralluogo i tecnici riuscivano a riparare il danno ed a riportare in condizioni normali la distribuzione dell’energia elettrica in tutta la zona interessata.
L’azienda agricola chiedeva all’Enel il risarcimento danni per le apparecchiature guaste a causa degli sbalzi di corrente, ma l’azienda elettrica si rifiutava, nasceva quindi un contenzioso nel quale il Giudice di Pace di Leonforte dava ragione all’azienda agricola, difesa dall’avv. Filippo Giacobbe, condannando l’Enel a risarcire i danni per poco più di 2700 euro oltre il pagamento delle spese processuali e legali.
Il precedente stabilito dal Giudice di Pace ha un’importanza rilevante in quanto in capo ad Enel Distribuzione vi è una responsabilità oggettiva per l’intera zona servita dalla rete che gestisce, anomalie e sbalzi di tensione che causano danni ad apparecchiature ed elettrodomestici sono quindi da addebitare al gestore che dovrà, se richiesto, provvedere al risarcimento dei danni.
Sergio Leonardi |