Diventerà senz’altro una sentenza che farà giurisprudenza quella emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna il 18 dicembre 2014, un provvedimento che ha reso nullo un avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva, in violazione dell’art 42 del DPR 600/73, in quanto il fisco non ha dimostrato in giudizio che il funzionario che firmò l’avviso era delegato dal Direttore dell’Ufficio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, composta dal Presidente – Relatore Salvatore Dimartino e dai Giudici Rosario Benigno e Vincenzo Serpotta, ha ritenuto valida la questione di diritto eccepita dal tributarista nicosiano Dott. Michele Vanadia, annullando così totalmente l’atto di accertamento notificato ad un contribuente.
La controversia nasceva da un accertamento fiscale che veniva tempestivamente impugnato dinnanzi ai giudici tributari, eccependo tra i vari motivi il difetto di legittimazione attiva per violazione dell’art 42 del DPR 600/73.
L’Ufficio finanziario resisteva in giudizio e chiedeva inoltre la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il giudice tributario ennese, aderendo a quanto stabilito dalla Cassazione Tributaria, ha sancito che in presenza di specifica contestazione di parte, l’Agenzia avrebbe dovuto produrre in giudizio la delega conferita al capo–team, cosa che non è avvenuta, da qui l'annullamento dell'accertamento e la condanna per l’Agenzia delle Entrate di Enna al pagamento di 700 euro in favore del ricorrente per le spese di giudizio.
Sergio Leonardi |