Con circolare n. 5 del 9 aprile 2020 rivolta ai sindaci, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha fornito ulteriori indicazioni di dettaglio sul quadro normativo vigente, soffermandosi sulla necessità che le amministrazioni locali si astengano dall’adottare ordinanze in contrasto con le misure assunte a livello statale e regionale.
Con particolare riguardo alle autorizzazioni concesse a favore di soggetti disabili per l’accesso alle aree pubbliche comunali, nel ricordare che è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, rammenta che le ordinanze autorizzative contrarie a siffatte prescrizioni sono inefficaci e vanno revocate.
Resta ferma la possibilità per le persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, di svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio, come già riconosciuto dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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