Durante l’incontro che si è tenuto a Nicosia il 30 giugno 2023, il Movimento per la Difesa dei Territori (MdT) ha presentato un’istanza per la modifica dello Statuto comunale. L’intervento in aula consiliare è stato curato da Fabio bruno, presidente del MdT.
La recente opposizione dei territori alla realizzazione dell’hub logistico-militare (delibera GM 57/2023) richiede, da parte del nostro Movimento, un ulteriore intervento di più ampia portata, riassunto nei punti che seguono, realizzati attraverso l’accesso alle fonti di conoscenza disponibili:
- lo Statuto comunale risale alla delibera n. 3 del 31 gennaio 2017, in materia ambientale esso prevede (art. 2, comma 12) che « Il comune promuove la salvaguardia dell’ambiente, con iniziative volte a prevenire ed a eliminare l’inquinamento, ed il risparmio delle risorse naturali ed ambientali. A tal fine disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, i più rilevanti interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale ed adotta tutte le misure atte a contrastare e ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. In quest’ottica il comune si impegna a mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e da depositi di scorie radioattive, in quanto dichiarato comune denuclearizzato»;
- tuttavia lo Statuto, sul punto, è da considerarsi ormai un testo superato dalla legge costituzionale L. cost. n. 1 dell’11 febbraio 2022 che ha introdotto modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione. L’art. 9 in particolare aggiunge alla promozione e sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, “anche nell’interesse delle future generazioni”.
Il termine “tutela”, specie se interpretato alla luce dei principi sovranazionali, può considerarsi comprensivo del PRINCIPIO DI AZIONE PREVENTIVA, già espresso, oltre che nella dichiarazione di Stoccolma del 1972, nell’art. 191 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’UE), e in diverse direttive;
A livello di fonti primarie, il principio è recepito nel nostro ordinamento dall’art. 304, primo comma, del Codice dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006), secondo cui “1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza”.
- A tale principio si aggiunge il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.
Esso riguarda la necessità di prevenire il degrado ambientale anche quando ci sono solo “avvertimenti” di danni gravi, in assenza di assolute certezze scientifiche, secondo quanto indicato nella Dichiarazione di Rio (art. 15), esso può dirsi recepito nel nostro ordinamento, con il richiamo dell’art. 191 TFUE comma 2 «2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, […]. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”».
Nel nostro ordinamento viene realizzato dall’art. 301 del D.lgs. 152/2006 per il quale e per quanto qui interessa: «Attuazione del principio di precauzione.
- In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
- L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva».
Il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE concerne quindi essenzialmente gli obblighi della pubblica amministrazione di agire in considerazione dei rischi potenziali che emergano da obiettive valutazioni scientifiche, anche in assenza di certezze.
Si tratta di dare concreta attuazione a questo principio, esigendone – come cittadini – IL RISPETTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.
Appare indispensabile a tal fine la previsione di obblighi informativi circa l’esistenza di studi scientifici in meriti ai rischi correlati ad una determinata attività o situazione, circostanza che nel caso dell’hub logistico non è avvenuta.
La differenza tra i due principi è quindi questa: il principio di precauzione trova applicazione nell’incertezza scientifica di un pericolo. Se sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche il verificarsi di un pericolo risulta invece certo e provato, verrà in luce l’applicazione del diverso PRINCIPIO DI PREVENZIONE.
- Concorrono alla tutela dell’ambiente altri due principi: lo SVILUPPO SOSTENIBILE e quello della EQUITÀ INTERGENERAZIONALE.
Lo sviluppo sostenibile è diventato formalmente uno degli obiettivi a lungo termine dell’Unione Europea in virtù dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione Europea: «3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente […]».
Anche il TFUE, sotto l’art. 11 (ex articolo 6 del TCE) lo prevede.
La recente riforma costituzionale (L. cost. n. 1 dell’11 febbraio 2022) ha inserito tra i principi del nostro ordinamento la necessità sia che l’iniziativa economica non rechi danno all’ambiente (quale bene giuridico a sé stante, distinto sia dalla salute che dal paesaggio), sia che la tutela dell’ambiente avvenga “anche nell’interesse delle future generazioni” (cfr. Corte Cost. 11/2023 «La descritta logica della ripartizione dei benefici risponde, del resto, alla consapevolezza della complessità della tutela dell’ambiente, che peraltro oggi trova una specifica valorizzazione, “anche nell’interesse delle future generazioni”, nel novellato art. 9, terzo comma, Cost.»).
Corollario pratico di ciò è che ogni valutazione ad oggi di un determinato fattore di rischio ambientale È ERRATA se non è proiettata come valutazione del protrarsi del rischio per le future generazioni.
Per essere semplici: se la forma attuale di lotta al cambiamento climatico necessita oggi almeno di azioni di “mitigazione del cambiamento climatico”, un’autorizzazione al disboscamento di un’area per scopi commerciali deve preventivamente e precauzionalmente essere valutata anche con riferimento al parametro dell’interesse delle future generazioni in quanto “tagliare oggi” priva le future generazioni della risorsa ambientale “mitigante” della cui conservazione avrebbero avuto diritto.
E così pure, vincolare per trent’anni un’area a scopi militari, priva oggi le future generazioni del diritto ad un uso “ambientale” dell’area.
- L’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO.
In un recente saggio «Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Autore: Domenico Pauciulo» la dottrina ho osservato che «Il 28 luglio 2022, […] l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 76/300 con la quale ha riconosciuto il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale diritto umano (A/RES/76/300, par. 1). Secondo la risoluzione, in particolare, l’impatto dei cambiamenti climatici, l’inquinamento, la conseguente perdita di biodiversità e il danno ambientale hanno implicazioni negative, sia dirette che indirette, per l’effettivo godimento di tutti i diritti umani».
Ed è per questo motivo che si sta assistendo all’incremento esponenziale delle “controversie climatiche” (climate litigation), attraverso le quali “imporre” al legislatore “scelte” ambientali che passano attraverso la scienza “prima” della politica (e dei suoi interessi, spesso indicibili).
- CONCLUSIONI
In definitiva è ormai necessario che il nostro Comune modifichi lo Statuto adottando i suindicati quattro principi (fermi restando gli altri due principi “chi inquina paga” e “riparazione dei danni ambientali” che essendo norme positive non abbisognano di essere richiamate), anche per mezzo del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche di cui alla recente L. 74/2023.
Pertanto, proponiamo la seguente modifica dell’art. 2, con la sostituzione dell’intero comma 12, con il presente:
«Il comune si impegna a tutelare l’ambiente, secondo i principi di prevenzione, precauzione, equità intergenerazionale e sostenibilità che costituiscono principi della disciplina dei più rilevanti interventi sul territorio e l’ambiente.
A tal fine riconosce i canali istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro comunità di riferimento, nell’esercizio della funzione di amministrazione del rischio ambientale.
Disciplina, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e delle leggi vigenti in materia, i più rilevanti interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e paesaggistico.
Adotta tutte le misure atte a contrastare e ridurre l’inquinamento ambientale, acustico e delle acque.
Il comune si impegna, altresì, a adottare tutte le azioni di contrasto e mitigazione del cambiamento climatico, anzitutto attraverso una politica attiva di tutela del verde pubblico e di promozione della forestazione urbana, curando la formazione professionale del personale addetto.
Il comune conferma che il suo territorio è e deve rimanere libero da impianti nucleari e da depositi di scorie radioattive, in quanto dichiarato comune denuclearizzato.»
Contributo giuridico realizzato da Giuseppe Agozzino – Team legale MDT
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