Lo scioglimento del consiglio comunale di Catenanuova è legittimo. Il Cga sospende la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso dei consiglieri decaduti

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Nel mese di giugno del 2018 si tennero le votazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Catenanuova e, all’esito della competizione elettorale, sono stati eletti dodici consiglieri comunali, tutti tratti dall’unica lista partecipante.

Per effetto di una serie di dimissioni non contestuali, i componenti del consiglio comunale in carica rimasero appena sei rispetto ai dodici originariamente assegnati, non essendo possibile la loro surroga (atteso l’esaurimento dell’unica lista).

Pertanto, il segretario generale del Comune di Catenanuova, essendosi dimessi la metà dei consiglieri comunali chiese all’amministrazione regionale di nominare un commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale.

Con apposito decreto, il presidente della Regione Siciliana, su proposta dell’Assessorato alle Autonomie Locali, preso atto dell’avvenuta decadenza del consiglio comunale di Catenanuova, nominò la dottoressa Salvina Cirnigliaro quale commissario straordinario, “in sostituzione dell’organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell’organo ordinario”.

Con apposito ricorso, i sei consiglieri dichiarati decaduti chiesero l’annullamento del decreto del presidente della Regione Siciliana che nominò il commissario straordinario. Il Tar di Catania accolse il ricorso dei consiglieri decaduti e annullò i provvedimenti impugnati.

Il Comune di Catenanuova, con il patrocinio dell’avvocato Giorlamo Rubino, propose appello avverso la suddetta sentenza, rilevando come il giudice di primo grado non avesse correttamente applicato le disposizioni che regolano la materia e avesse richiamato principi e precedenti giurisprudenziali non conferenti.

Con il ricorso in appello, l’avvocato Girolamo Rubino ha anche rilevato come i sei consiglieri comunali, reinsediatosi per effetto della sentenza del Tar Catania, avessero immediatamente presentato (il 16 aprile 2021) una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.

Pertanto, con l’appello è anche stata chiesta l’immediata sospensione della sentenza. al fine di evitare che il consiglio comunale (non validamente composto attesa la mancanza del quorum legale e strutturale) potesse adottare una mozione di sfiducia idonea a stravolgere l’attività amministrativa e la vita dell’ente locale, proprio in un momento in cui il sindaco di Catenanuova, quale autorità sanitaria locale   è chiamato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 particolarmente diffusa sul territorio (il Comune di Catenanuova con decreto del presidente della Regione è stato, infatti, dichiarato “zona rossa” in ragione dell’elevatissimo numero di soggetti positivi).

Il presidente del Cga, Rosanna De Nictolis, aderendo alle censure formulate dall’avvocato Girolamo Rubino, ha disposto, con decreto cautelare monocratico, l’immediata sospensione e fissata l’udienza collegiale per il 26 maggio 2021.

Per effetto del decreto del Cga, pertanto, rivive il provvedimento di decadenza del consiglio comunale di Catenanuova. Dunque, il commissario straordinario eserciterà nuovamente le funzioni in sostituzione dei consiglieri che, dunque, non potranno approvare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Carmelo Giancarlo Scravaglieri.

 

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