Nel corso del consiglio comunale del 9 giugno, è stata discussa una pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità o meno della seduta consiliare in assenza del pubblico.
Nel corso del dibattito, per dovere di trasparenza e di pubblicità dei lavori consiliari, il vice presidente Pietro Vanadia ha evidenziato la legittimità della seduta svolta a porte chiuse, condividendo il parere del segretario comunale, Nicolosi, e l’Ordinanza Sindacale n° 25 de1 01/06/2020 (da ultimo rinnovata dall’Ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020) con la quale il sindaco, emanando ulteriori misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio comunale, ha limitato l’accesso al pubblico nei locali del palazzo municipale e di conseguenza l’accesso alle sedute del Consiglio Comunale.
Afferma l’avvocato Pietro Vanadia: “La legittimità di svolgere le sedute a porte chiuse trova riscontro nelle Linee Guida emanate dall’Ordinanza del Ministero della Salute che regola le prescrizioni per il contenimento del CODIV19 attraverso la limitazione di quelle situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo.
A chiarimento di tale ordinanza è stato stabilito che i Consigli Comunali possono svolgersi “purché a porte chiuse garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente”.
L’assenza del pubblico ai lavori consiliari è, altresì, dettata dalla necessità di dare esecuzione alle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel DPCM 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed è in particolare sancito dal successivo art. 73 del D.L. 18/2020 denominato “semplificazioni in materia di organi collegiali”.
Anche se in Sicilia ed a Leonforte in particolare non si registrano, da diverse settimane, casi di contagi, ciò non vuol affatto dire che si tratti di una “norma ormai superata” dato che la legge citata prevede l’osservanza delle norme di contrasto alla diffusione del virus “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza” che per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, è stata fissata al 31 luglio 2020 salvo successive proroghe”.
Nel corso della discussione, il vice presidente Vanadia ha richiamato numerose ordinanze sindacali e provvedimenti adottati da numerosi consigli comunali (Torino, Prato, Saronno, Caserta, Favara, ecc..) e Consigli Regionali (tra cui Liguria, Umbria, Abruzzo, Calabria Basilicata) che hanno disciplinato le modalità di svolgimento delle sedute a porte chiuse durante la fase di emergenza Covid-19, ad ulteriore chiarimento ed in adeguamento di quanto già espresso dalla norma nazionale.
Tali modalità di svolgimento delle sedute senza pubblico sono supportate anche dal parere delle Autonomie Locali condiviso dall’Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali che recita testualmente: “Lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, nella situazione di emergenza da Covid-19 in atto, pur nell’assenza di prescrizioni normative specifiche, impositive di particolari obblighi, deve avvenire con modalità coerenti con le indicazioni che, a livello nazionale e regionale, sono fornite per cercare di limitare quanto più possibile la diffusione del virus. Compete al Presidente del Consiglio Comunale/Sindaco stabilire tali modalità di gestione delle sedute consiliari quali la necessità che esse si tengano a porte chiuse, in guisa da evitare assembramenti di persone, o l’opportunità di limitare le sedute del consiglio a quelle aventi ad oggetto questioni urgenti e in ogni caso non differibili.”
Una seduta consiliare senza il pubblico, garantendo la trasparenza attraverso la diretta streaming dell’evento sui canali istituzionali dell’ente, non è una seduta segreta in quanto trova la sua fonte in una norma secondaria coerente con la fonte primaria (idonea a valorizzare la pubblicità dei lavori), assicura la partecipazione del pubblico de visu, viene verbalizzata nel testo provvedimentale (la deliberazione) da un soggetto terzo (il segretario comunale) e fa fede privilegiata.
Continua l’avocato Vanadia: “Appare, pertanto, evidente che se le limitazioni prescritte sono rivolte ad evitare assembramenti e circoscrivono le sedute consiliari ai casi più urgenti e non differibili, buon senso vuole che il consiglio comunale aperto (ove è prevista la presenza di persone non facilmente gestibile con le distanze di sicurezza) non possa (e, a mio parere, non debba) in questa fase, tenersi.
Appare pertanto evidente che, nel rispetto e per la tutela della salute di tutti, i primi a dovere adottare regole di buon senso e di garanzia, devono essere proprio coloro i quali hanno responsabilità pubbliche (sindaco, assessori, consiglieri comunali) dando l’esempio.
Non possiamo chiedere il sacrificio, nè raccomandare ai cittadini leonfortesi di evitare assembramenti per poi indire dei consigli comunali “aperti” ove vi è la necessaria presenza di pubblico.
Per tali motivi, concordo con la scelta di buon senso adottata dal sindaco e dal presidente del consiglio, condivisa dal segretario comunale, che si trova in linea con quanto espressamente dettato dalla normativa attualmente in vigore”.
Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.