Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio, non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).
La casella di posta elettronica è pertanto necessaria ai soggetti non vaccinati, ai sensi dell’art. 4-sexies, c.4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021), che devono riscontrare all’ASP competente per territorio la comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate entro dieci (10) giorni dalla ricezione, secondo i termini perentori stabiliti dal Ministero della Salute. Si riporta di seguito il link al sito Agenzia delle Entrate:
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