Sulla richiesta di convocazione del consiglio comunale avanzata il 5 aprile scorso dal gruppo di minoranza e da tre consiglieri indipendenti per esaminare la proposta di delibera sull’abrogazione dell’addizionale Irpef, il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Lombardo, aveva opposto il suo diniego, adducendo la motivazione che, in ossequio alla vigente normativa, i consigli, nei 45 giorni precedenti alle votazioni amministrative, devono limitarsi ad adottare soltanto atti “urgenti ed improrogabili”.
Sul diniego del presidente, i proponenti si erano appellati al prefetto di Enna e all’Assessorato regionale delle Autonomie locali. La Prefettura di Enna ha prima chiesto chiarimenti sulla vicenda e, successivamente, con nota del 4 maggio scorso, aveva diffidato il presidente del consiglio comunale ad indire la seduta consiliare, in quanto chiesta da 6 consiglieri su 10.
Il presidente Lombardo, seppur convinto delle sue tesi e della non competenza della Prefettura sulla materia, al fine di non creare scontri istituzionali con il rappresentante del governo, ha convocato la seduta consiliare per l’8 maggio, nella cui seduta si è consumata l’approvazione della proposta di delibera in questione.
Giuseppe Lombardo, nella lettera di risposta al Prefetto, inviata il 6 maggio per informarlo dell’avvenuta convocazione del consiglio, aveva espresso perplessità e rammarico per il fatto che la nota di diffida adduceva ad un presunto “mancato riscontro” alla richiesta di chiarimenti della Prefettura. In realtà questi aveva formalmente riscontrato la richiesta di chiarimenti del prefetto con due distinte note, il 27 ed il 28 aprile, spiegando bene le ragioni del suo diniego, dettato da specifiche norme di legge, facendo rilevare che nei 45 giorni precedenti le elezioni al consiglio è vietato esaminare ed approvare “atti di natura propagandistica”, (citando, nella fattispecie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5766/2021ed il parere del Ministro dell’Interno del 19 luglio 2018). Nella medesima nota, inviata anche all’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, il dottor Lombardo ha voluto precisare al prefetto, per correttezza istituzionale, che in Sicilia lo Statuto speciale assegna alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali e che l’articolo 15 dispone “che spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli Enti locali”.
Ebbene, l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina, con nota inviata il 10 maggio scorso al prefetto di Enna e, per conoscenza, al sindaco di Cerami, al presidente del consiglio comunale ed al segretario comunale, ha confermato che “le attribuzioni che le leggi conferiscono al Prefetto per l’esercizio della vigilanza sugli Enti Locali e che sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalla Regione e risultano disciplinate dallo Statuto Speciale nonché dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che ne attribuiscono la competenza all’assessore delle Autonomie locali”.
Per dovere di cronaca, il segretario del Comune di Cerami, Ensabella, nel corso della seduta consiliare che si è celebrata l’8 maggio, ha ritenuto avvisare i consiglieri comunali circa l’illegittimità della seduta consiliare, in quanto, così si legge nella delibera n. 10, “attesa l’imminenza delle elezioni amministrative, l’atto in esame, non riveste i caratteri dell’urgenza e dell’indifferibilità”.
La proposta deliberativa è stata approvata con il voto favorevole dei consiglieri di minoranza più due indipendenti, nonostante sulla stessa sia il ragioniere generale che il revisore dei conti avevano espresso pareri non favorevoli, in quanto, essendo atto propedeutico al bilancio di previsione, andava accompagnata dallo schema di bilancio e dal documento unico di programmazione sui quali la giunta non ha ancora deliberato.
Sulla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi, magari dinanzi al Tribunale Amministrativo.
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