Effettuare una donazione in favore di una Onlus (ovvero un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) permette di beneficiare di vantaggi fiscali, se tracciabili. Tali donazioni, infatti, possono essere detratte o dedotte entro alcuni limiti. Il legislatore, in poche parole, ha voluto incentivare i gesti di liberalità posti in essere in favore di organizzazioni che operano nel settore della solidarietà attraverso detrazioni fiscali.
Dove vanno indicate le detrazioni fiscali nel 730
Come accennato, al fine di incentivare gesti virtuosi da parte dei consociati, è stata prevista una detrazione per chi effettua una donazione in favore delle Onlus, ma dove si indicano le detrazioni nel 730? La detrazione confluisce nel quadro E “oneri e spese” del modello 730. Più precisamente, alla detrazione è stata dedicata la sezione I e i righi interessati sono quelli che vanno da E8 fino a E10 (tutti sono denominati “altre spese”), all’interno dei quali è necessario indicare l’importo esatto della donazione e il Codice spesa che identifica proprio il tipo di detrazione. Per quanto riguarda la deduzione, invece, è stata dedicata la Sezione II denominata “spese ed neri per i quali spetta a deduzione dal reddito complessivo” del quadro E, Oneri e spese.
I requisiti
Per poter beneficiare degli incentivi fiscali sulle donazioni è necessario rispettare alcuni requisiti. In primo luogo, come già detto, le donazioni devono essere tracciabili, quindi effettuate mediante bonifico, assegno, carta di credito, ecc. Non sarebbe tracciabile, dunque, la dazione a scopi solidali di una somma di denaro in contanti effettuata nei confronti di una Onlus. Nel caso di donazioni in natura, invece, ovvero avente per oggetto non una somma di denaro bensì un bene, mobile o immobile, è richiesta una perizia e la ricevuta rilasciata dalla Onlus beneficiaria. Ad ogni modo, tutte le donazioni devono essere registrate dalla Onlus nelle scritture contabili. In tal modo sarà sempre possibile avere una prova documentale di ciò che è stato ricevuto a fini liberali. Ma non finisce qui, la Onlus, infatti, ha anche l’obbligo di redigere, entro un periodo di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una sorta di bilancio in grado di “fotografare” la situazione finanziaria complessiva. Rispettare tali criteri non solo consente al donatore di accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa in vigore, ma anche alla Onlus di assicurare la massima trasparenza delle transazioni, mostrando come vengono impiegate le risorse ed evitare possibili controversie legate proprio alla donazione ricevuta.
I benefici fiscali valgono per le donazioni in natura?
Fino a qualche anno fa era discusso se i benefici fiscali in esame si applicassero oppure no ai contratti di donazioni aventi per oggetto beni. Ebbene, ad oggi, tali dubbi non sussistono più. Infatti, il Decreto del 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espressamente esteso i benefici fiscali anche alle donazioni in natura. Ciò significa che è possibile dedurre o detrarre dalle imposte il valore dei beni donati, ma è necessario presentare dei documenti in grado di attestarne il valore. Per i beni aventi un valore pari o superiore ai 30.000 euro è necessaria anche una perizia giurata da parte di un professionista avente determinati requisiti. Inoltre, l’Onlus dovrà confermare l’impegno a utilizzare tali beni per gli scopi indicati nel suo statuto.
Quale agevolazione scegliere?
Giunti a questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: quale agevolazione conviene? Scegliere è doveroso, posto che non è possibile beneficiare contemporaneamente della deduzione e della detrazione. Bisogna, pertanto, scegliere tra una delle due opzioni a seconda di alcuni fattori. In genere, se si ha un reddito superiore ai 29.000 euro, potrebbe essere più vantaggioso scegliere la deduzione.
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