La vicenda dell’approvazione delle delibere del consiglio comunale 61/2019 e 64/2019 la cui approvazione è stata contestata dai quattro consiglieri di minoranza Li Volsi, Giacobbe, Scavuzzo e Spedale è giunta tramite un ricorso dinnanzi al Tar.
In opposizione a questo ricorso il Comune di Nicosia si è costituito in giudizio ed ha conferito l’incarico all’avvocato Carmelo Panatteri del Foro di Enna.
I quattro consiglieri contestano l’approvazione della delibera del consiglio comunale 61/2019 con la quale veniva approvato il rendiconto di gestione 2018, secondo il loro parere non si era tenuto conto al momento del voto degli astenuti che, sommati ai voti contrari, pareggerebbero i voti favorevoli rendendo non approvato il rendiconto di gestione. La delibera venne approvata da otto consiglieri (Di Costa, Consentino, Castrogiovanni, Vega, Gentile, Bonelli, D’Amico, e Scinardi), cinque i contrari (Giacobbe, Li Volsi, Spedale, Scavuzzo e Balsamello) e tre gli astenuti (Trovato, Lo Votrico e La Giglia). Secondo i quattro consiglieri il regolamento amministrativo degli enti locali in Sicilia prevede il quorum funzionale, necessario per all’adozione delle deliberazioni consiliari, all’articolo 184 si legge che “le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale”. In questo caso specifico, secondo i consiglieri di minoranza, l’atto sarebbe stato approvato se i voti di maggioranza fossero stati nove (maggioranza dei presenti) e non otto, nel computo andrebbero considerati anche i voti degli astenuti volontari che di fatto non hanno votato contro, ma nemmeno a favore. A favore della loro tesi i consiglieri richiamano due sentenze emesse dal Tar di Palermo e Catania. Annullando l’approvazione del rendiconto di gestione 2018, verrebbe meno anche la delibera del consiglio comunale 64/2019 con la quale furono approvate le variazioni di bilancio.
In risposta ai quattro consiglieri comunali, l’amministrazione comunale di Nicosia ricorda che secondo l’articolo 52 del regolamento comunale il quinto comma recita: “Prima di procedere con la votazione si verifica la presenza del numero legale, come da precedente articolo 28. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto preveda una maggioranza speciale, votanti esclusi gli astenuti. I consiglieri comunali astenuti si contano nel computo del numero legale ma non in quello dei votanti”. Parere tra l’altro condiviso dal segretario generale del Comune ed anche dall’assessorato regionale alle Autonomie locali.
Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it