Sarà celebrata il 19 marzo avanti giudice monocratico del Tribunale civile di Enna, Marco Pennisi, la causa promossa da Mario (nome di fantasia), difeso dagli avvocati Salvatore Timpanaro e Lucia Mirabella, nei confronti del padre Giuseppe.
Ancora una volta lo studio legale “Timpanaro & Partners” di Nicosia, esperto in diritto di famiglia e diritto penale della famiglia, porta all’attenzione dei giudici una originalissima fattispecie, mai affrontata prima dai giudici ennesi, così come a suo tempo il diritto di visita on line sul web da parte del genitore separato o l’affidamento di minori a madre omosex.
Il Tribunale di Enna sarà chiamato, per la prima volta, ad affrontare un caso di responsabilità da “deprivazione del rapporto genitoriale”: illecito endofamiliare consistente nella “ perdita “ o volontaria costante assenza di uno dei genitori dalla vita del figlio; perdita, infatti, che segna la vita del fanciullo e che causa un danno irreversibile alla sua stessa identità personale.
L’illecito civile è caratterizzato quale soggetto attivo dal genitore che ha omesso di svolgere il proprio ruolo e quale soggetto passivo dal figlio che ha perso , senza sua colpa, uno dei due genitori.
Scrivono gli avvocati Timpanaro e Mirabella che “Sin dalla separazione con la di lui moglie il convenuto ha di fatto troncato ogni rapporto con il figlio, che all’epoca dell’abbandono da parte del proprio padre aveva appena tre anni (sic !).
Da allora il convenuto ha costantemente mostrato disinteresse nei confronti del figlio, dimenticandosi totalmente della sua esistenza.
Nessun rapporto parentale, nessun ruolo genitoriale, nessun contatto paterno!
Il papà ha: abdicato al proprio ruolo genitoriale; obliterato completamente il figlio; omesso di esercitare il proprio dovere di padre, violando e ledendo l’interesse dell’allora minore ad avere una figura di riferimento genitoriale maschile.
Mario, non soltanto è cresciuto lontano dal padre per volontà dello stesso, ma ha dovuto subire la sofferenza di sapere che il proprio genitore riservava, invece, tutto l’affetto e l’attenzione paterna ai figli avuti dalla nuova famiglia, dimenticando che i doveri verso i figli di “secondo letto” non possono ne devono elidere né attenuare quelli verso il primo figlio.
Il padre Giuseppe non lo ha mai cercato, non si è preoccupato della sua salute, del suo destino, della sua infanzia, dei suoi desideri, della sua crescita e delle sue prospettive di vita. Più volte, addirittura, incontrandolo per strada, non lo ha neanche – horribile dictu ! – degnato di uno sguardo, segnando, così, in modo irreparabile e sconvolgente la sua sfera emotiva.
Fatto emblematico della siderale distanza colpevolmente frapposta dal genitore e della crudeltà druidica del medesimo è il comportamento dallo stesso tenuto in occasione della morte della di lui madre, nonna paterna dell’attore.
L’algido genitore, pur nella luttuosa circostanza, ha affatto ignorato il figlio – facendo finta di non vederlo – sinanco durante i funerali in chiesa “.
I difensori del figlio, ora maggiorenne, denunciano al Tribunale la violazione sia delle norme di diritto interno codicistiche e costituzionali sia quelle di diritto internazionali e chiedono un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (comprensivi del danno biologico, danno morale e del danno dinamico-relazionale o esistenziale) nella somma di 327.990 euro, utilizzando quale parametro le tabelle per liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale redatte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Praticamente quegli stessi parametri che si applicano in caso di morte del genitore in caso di omicidio o di incidente.
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